Art. 7

In vigore dal 14 nov 1986
I cosmetici, le tinture e le altre materie adoperate per tingere la pelle e la barba debbono essere confezionati in recipienti portanti la indicazione della ditta fabbricante oppure di quella venditrice e, se contengono sostanze velenose, come ad esempio composti di piombo, argento, rame oppure parafenilendiamina, pirogallolo, amidofenolo, e simili, devono portare sull'etichetta l'esatta indicazione del contenuto, oltre ad una striscia gialla con le parole «Può essere nocivo» stampate in modo chiaro, con caratteri alti almeno 4 mm.

Note all'articolo

  • La L. 11 ottobre 1986, n. 713, ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che il presente articolo cessa di avere efficacia dal 14/11/1986 nei confronti dei prodotti cosmetici.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1924-10-30;1938#art-7

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