Art. 5
In vigore dal 14 nov 1986
Nella preparazione dei dentifrici e di tutte le materie adoperate per ripulire e conservare i denti, ed in genere, per l'igiene della bocca, è vietato l'impiego dei coloranti proibiti per la colorazione delle sostanze alimentari e delle bevande.
Note all'articolo
- La L. 11 ottobre 1986, n. 713, ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che il presente articolo cessa di avere efficacia dal 14/11/1986 nei confronti dei prodotti cosmetici.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-10-30;1938#art-5