Art. 8

In vigore dal 1 gen 1925
Le proporzioni dei sali di rame consentite per il rinverdimento delle conserve alimentari si devono valutare in rame metallico. Sono permesse le conserve che contengono sino ad un decigramma di rame metallico per ogni chilogramma di peso di alimento, separato per per sgocciolamento dal liquido non commestibile. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 17/12/1924, n. 293 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-10-30;1938#art-8

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