Art. 10
In vigore dal 1 gen 1925
Senza pregiudizio delle maggiori pene stabilite dal Codice penale, chiunque vende o ritiene per vendere prodotti in contravvenzione alle disposizioni del presente decreto, sarà punito a norma degli articoli 115 e 218 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636.
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