Art. 9
In vigore dal 1 gen 1925
I coloranti che si possono usare per la colorazione dei generi alimentari e delle bevande, quando tale colorazione è permessa, devono essere venduti in involti portanti la indicazione della ditta fabbricante o di quella venditrice, nonché il nome dei coloranti o dei componenti le loro miscele, che devono essere specificati secondo la denominazione usata nel presente elenco, ovvero col nome scientifico.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-10-30;1938#art-9