Art. 4
In vigore dal 1 gen 1925
Per la colorazione delle stoffe per mobili, per abiti e per tappezzerie, nonché delle carte da parato, dei fiori, delle foglie e dei frutti artificiali, delle candele, degli oggetti di cartolerie, dei paralumi, e simili, sono proibiti i colori arsenicali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-10-30;1938#art-4