Art. 2

In vigore dal 1 gen 1925
I colori ritenuti nocivi, ai sensi dell'articolo precedente, non possono essere impiegati nella preparazione delle sostanze alimentari e delle bevande, nella colorazione delle carte per involti di materie alimentari, e nella colorazione dei recipienti destinati alla conservazione delle sostanze alimentari e delle bevande, ai termini dell'art. 115 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 1° agosto 1917, n. 636, e delle disposizioni contenute nel presente decreto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-10-30;1938#art-2

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