Art. 11
In vigore dal 1 gen 1925
Sono abrogati il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 76, nonché tutte le disposizioni contrarie al presente decreto, che entrerà in vigore col 1° gennaio 1925. Fino a tale data si osserveranno le disposizioni dei Regi decreti 7 febbraio 1892, n. 55; 7 agosto 1892, n. 433; 29 gennaio 1893, n. 132, e 24 marzo 1895, n. 101.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1924.
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini- Federzoni.
Visto, il Guardasigilli: Oviglio.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1924.
Atti del Governo, registro 231, foglio 31. - Granata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-10-30;1938#art-11