Art. 11

In vigore dal 1 gen 1925
Sono abrogati il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 76, nonché tutte le disposizioni contrarie al presente decreto, che entrerà in vigore col 1° gennaio 1925. Fino a tale data si osserveranno le disposizioni dei Regi decreti 7 febbraio 1892, n. 55; 7 agosto 1892, n. 433; 29 gennaio 1893, n. 132, e 24 marzo 1895, n. 101. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1924. VITTORIO EMANUELE. Mussolini- Federzoni. Visto, il Guardasigilli: Oviglio. Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1924. Atti del Governo, registro 231, foglio 31. - Granata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1924-10-30;1938#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo