REGIO DECRETO·n. CCCLXXXIX·8 settembre 1907
Che istituisce e riordina scuole maschili e femminili di commercio ed industria in Tolmezzo.
Vigente dal 15 ottobre 1907 12 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Vista la l
Art. 2Alle spese di mantenimento annuo della scuola concorrono: a) mediante contributi fissi: il
Art. 3La scuola è diurna, serale e festiva. L'anno scolastico comincia il 1° novembre e termina
Art. 4Sono ammessi alla scuola coloro che hanno superato l'esame di licenza elementare o quello
Art. 5L'Amministrazione della scuola è affidata ad una Giunta di vigilanza composta di un delega
Art. 6Il delegato del Ministero è presidente della Giunta di vigilanza. Questa si aduna almeno u
Art. 7La Giunta di vigilanza ha le seguenti attribuzioni: a) provvede al regolare andamento ammi
Art. 8La direzione didattica e disciplinare della scuola spetta al direttore di essa, che per qu
Art. 9Il direttore e gli insegnanti sono scelti in seguito a concorso aperto dal Ministero, ovve
Art. 10Il direttore coadiuva il presidente nell'esecuzione delle deliberazioni della Giunta di vi
Art. 11Il servizio di cassa delle scuole sarà possibilmente fatto da un solido Istituto di credit
Art. 12Con un regolamento da approvarsi dal ministro, sentita la Giunta di vigilanza, saranno sta