Art. 4
In vigore dal 30 ott 1907
Sono ammessi alla scuola coloro che hanno superato l'esame di licenza elementare o quello di maturità.
È permesso il passaggio alla scuola di allievi regolarmente inscritti ad altra scuola di egual grado e natura dipendente da Ministero.
Per passare da una classe all'altra è obbligatorio l'esame di promozione.
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