Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 30 ott 1907
Sono ammessi alla scuola coloro che hanno superato l'esame di licenza elementare o quello di maturità. È permesso il passaggio alla scuola di allievi regolarmente inscritti ad altra scuola di egual grado e natura dipendente da Ministero. Per passare da una classe all'altra è obbligatorio l'esame di promozione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-09-08;389#art-4