Art. 7
In vigore dal 30 ott 1907
La Giunta di vigilanza ha le seguenti attribuzioni:
a) provvede al regolare andamento amministrativo e sorveglia l'andamento didattico della scuola;
b) delibera il bilancio preventivo e lo trasmette al Ministero, per la sua approvazione almeno un mese prima che entri in esercizio;
c) delibera il conto consuntivo, che verrà trasmesso per l'approvazione al Ministero, insieme coi documenti giustificativi, appena chiuso l'esercizio finanziario. Il detto bilancio sarà, a cura della Giunta, comunicato agli altri enti contribuenti, dopo l'approvazione ministeriale;
d) ordina le spese entro i limiti del bilancio approvato dal Ministero e vigila, sotto la sua responsabilità, che non siano superati - senza preventiva approvazione ministeriale - gli stanziamenti di ogni capitolo del bilancio preventivo;
e) fa al Ministero le proposte opportune per il miglioramento ed incremento della scuola;
f) dà parere sui regolamenti e sui ruoli del personale;
g) vigila sulla buona conservazione del materiale scientifico e non scientifico della scuola, curando che gli inventari siano regolarmente tenuti;
h) presenta alla fine di ogni anno scolastico al Ministero una particolareggiata relazione sull'andamento della scuola;
i) esercita le funzioni di patronato per il collocamento degli alunni licenziati;
k) promuove da pubbliche Amministrazioni, da sodalizi e dà privati, la concessione di sussidi e di materiale didattico a favore della scuola, come pure la fondazione di borse di studio e di perfezionamento;
i) adempie a tutte le altre funzioni contemplate dal presente R. decreto ed a quelle altre cui fosse chiamata dal Ministro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-09-08;389#art-7