Art. 11

In vigore dal 30 ott 1907
Il servizio di cassa delle scuole sarà possibilmente fatto da un solido Istituto di credito locale, all'uopo designato dalla Giunta di vigilanza. A questo Istituto saranno direttamente versati dagli enti i contributi annui e gli assegni eventuali a favore della scuola.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-09-08;389#art-11

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