Art. 8

In vigore dal 30 ott 1907
La direzione didattica e disciplinare della scuola spetta al direttore di essa, che per queste funzioni corrisponde direttamente col Ministero, dando comunicazione di tale corrispondenza al presidente della Giunta di vigilanza. Sono sottoposti all'approvazione del Ministero la ripartizione degli insegnamenti nei vari anni di corso, i programmi d'insegnamento, il calendario scolastico, gli orari ed i libri di testo.
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Art. 8 Che istituisce e riordina scuole maschili e femminili di commercio ed industria in Tolmezzo. — Testo vigente | Portale Normativo