Art. 10

In vigore dal 30 ott 1907
Il direttore coadiuva il presidente nell'esecuzione delle deliberazioni della Giunta di vigilanza e nell'Amministrazione della scuola; e invigila, sotto la sua responsabilità, che siano tenuti regolarmente i registri contabili in conformità delle disposizioni del regolamento. Provvede all'andamento didattico e disciplinare della scuola, all'osservanza dei regolamenti; propone i provvedimenti che reputa utili e provvede alla supplenza degli insegnanti, in caso di brevi assenze. Nei casi di assenze prolungate ne informa la Giunta di vigilanza ed il Ministero per gli opportuni provvedimenti. Gli insegnanti esercitano gli uffici rispettivamente loro assegnati sotto la vigilanza del direttore, ed hanno la responsabilità della buona conservazione del materiale didattico ad essi affidato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-09-08;389#art-10

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