Art. 5
In vigore dal 30 ott 1907
L'Amministrazione della scuola è affidata ad una Giunta di vigilanza composta di un delegato di ciascuno degli enti indicati all' che contribuiscono al mantenimento della scuola con contributi fissi. Il direttore fa parte di diritto della Giunta di vigilanza.
La Banca Carnica e gli altri enti che contribuiscono nelle spese di mantenimento della scuola per una somma annua non inferiore alle L. 100, avranno diritto di essere rappresentati da un proprio delegato nella Giunta di vigilanza, fino a quando concorreranno nelle spese nella misura suddetta.
I membri elettivi della Giunta durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-09-08;389#art-5