Art. 3

In vigore dal 30 ott 1907
La scuola è diurna, serale e festiva. L'anno scolastico comincia il 1° novembre e termina il 30 aprile. La scuola ha tre corsi di studio: uno preparatorio, annuale, uno normale, della durata di due anni, ed uno triennale, di perfezionamento. Il corso normale è diviso selle seguenti sezioni: 1° per le arti costruttive e industriali; 2° per le arti decorative. Il corso di perfezionamento ha le seguenti sezioni: 1° per muratori e scalpellini; 2° per falegnami ebanisti, bottai e carradori; 3° per fabbri-ferrai; 4° per sellai e tappezzieri; 5° per pittori e decoratori; 8° per cesellatori e intagliatori. Con deliberazione del Ministero, sentita la Giunta di vigilanza, potranno essere aggiunti alla scuola nuovi insegnamenti, come pure filtri corsi ed altre sezioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-09-08;389#art-3

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Art. 3 Che istituisce e riordina scuole maschili e femminili di commercio ed industria in Tolmezzo. — Testo vigente | Portale Normativo