Art. 3
In vigore dal 30 ott 1907
La scuola è diurna, serale e festiva.
L'anno scolastico comincia il 1° novembre e termina il 30 aprile.
La scuola ha tre corsi di studio: uno preparatorio, annuale, uno normale, della durata di due anni, ed uno triennale, di perfezionamento.
Il corso normale è diviso selle seguenti sezioni:
1° per le arti costruttive e industriali;
2° per le arti decorative.
Il corso di perfezionamento ha le seguenti sezioni:
1° per muratori e scalpellini;
2° per falegnami ebanisti, bottai e carradori;
3° per fabbri-ferrai;
4° per sellai e tappezzieri;
5° per pittori e decoratori;
8° per cesellatori e intagliatori.
Con deliberazione del Ministero, sentita la Giunta di vigilanza, potranno essere aggiunti alla scuola nuovi insegnamenti, come pure filtri corsi ed altre sezioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-09-08;389#art-3