Art. 1
In vigore dal 30 ott 1907
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 30 giugno 1907, n. 414;
Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Tolmezzo in data 12 novembre 1905, 10 dicembre 1905 e 14 luglio 1907, e quelle della Camera di commercio di Udine in data 18 ottobre 1905 e 22 giugno 1907;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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La scuola di disegno applicato alle arti e alle industrie in Tolmezzo è posta alla dipendenza del Ministero di agricoltura, industria e commercio e riordinata in conformità del presente statuto.
Essa prende il nome di R. scuola di disegno applicato alle arti e industrie.
Il suo scopo è quello di impartire insegnamenti artistici con applicazione alle principali arti e industrie praticate nella regione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-09-08;389#art-1