Art. 2

In vigore dal 30 ott 1907
Alle spese di mantenimento annuo della scuola concorrono: a) mediante contributi fissi: il Ministero di agricoltura, industria e commercio con L. 700; il comune di Tolmezzo con L. 650; la Camera di commercio di Udine con L. 200. b) e mediante contributi eventuali: la Società operaia di mutuo soccorso e istruzione in Tolmezzo con L. 100; la Banca Carnica con L. 100. Il comune di Tolmezzo fornisce gratuitamente i locali in cui ha sede la scuola e provvede alla loro manutenzione, all'illuminazione ed al riscaldamento. Sono inoltre destinati al mantenimento della scuola gli assegni che fossero concessi da altri enti o da privati e gli altri eventuali proventi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-09-08;389#art-2

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