REGIO DECRETO·n. LXV·15 febbraio 1906
Che istituisce in Potenza una R. scuola d'arti e mestieri e ne fissa le norme di funzionamento.
Vigente dal 10 aprile 1906 20 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Vista la l
Art. 2Alle spese di mantenimento annuo della scuola concorrono: il Ministero di agricoltura, ind
Art. 3La scuola ha per scopo di formare esperti operai mercè un'istruzione teorica ed esercitazi
Art. 4Il corso diurno della scuola sarà di quattro anni. Per essere ammessi al corso diurno i gi
Art. 5L'anno scolastico comincia nel mese di ottobre e termina alla fine di giugno. Le officine
Art. 6La direzione dell'andamento didattico spetta esclusivamente al Ministero d'agricoltura, in
Art. 7L'amministrazione della scuola è affidata ad una Giunta di vigilanza composta di 4 membri,
Art. 8La Giunta di vigilanza si aduna almeno una volta al mese durante il periodo in cui è apert
Art. 9La Giunta di vigilanza ha le seguenti attribuzioni: a) provvede al regolare andamento ammi
Art. 10Il numero degli insegnanti e del personale tutto della scuola, delle officine e dei labora
Art. 11Il direttore, gli insegnanti, i capi officina e di laboratorio saranno scelti in seguito a
Art. 12È ammesso il passaggio del personale direttivo ed insegnante e dei capi officina da una sc
Art. 13Il direttore coadiuva il presidente nell'esecuzione delle deliberazioni della Giunta di vi
Art. 14Gli insegnanti esercitano gli uffici rispettivamente loro assegnati sotto la vigilanza del
Art. 15Il servizio di cassa della scuola sarà fatto da un solido Istituto di credito locale, all'