Art. 8

In vigore dal 25 apr 1906
La Giunta di vigilanza si aduna almeno una volta al mese durante il periodo in cui è aperta la scuola. Si aduna inoltre, in seguito a convocazione del presidente tutte le volte che il bisogno lo richieda, o dietro domanda di almeno due componenti. Le adunanze sono valide quando vi intervenga almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità, prevale il voto del presidente. Decadono dal loro ufficio quei componenti della Giunta che non intervengono alle adunanze di essa per tre mesi consecutivi, senza giustificati motivi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1906-02-15;65#art-8

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