Art. 6
In vigore dal 25 apr 1906
La direzione dell'andamento didattico spetta esclusivamente al Ministero d'agricoltura, industria e commercio.
Il direttore della scuola propone quindi al Ministero i programmi d'insegnamento e gli orari delle lezioni compilati dal collegio degli insegnanti e corrisponde direttamente col Ministero per tutto quanto si riferisce all'ordinamento didattico della scuola stesa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1906-02-15;65#art-6