Art. 7

In vigore dal 25 apr 1906
L'amministrazione della scuola è affidata ad una Giunta di vigilanza composta di 4 membri, di cui uno nominato dal Ministro di agricoltura, industria e commercio ed uno per ciascuno dal Consiglio comunale, dal Consiglio provinciale e dalla Camera di commercio ed arti di Potenza. Il direttore della scuola fa parte di diritto dalla Giunta con voto deliberativo e vi esercita le funzioni di segretario. Nel caso in cui altri Enti contribuissero nelle spese di mantenimento della scuola per una somma annua non inferiore alle L. 1000, essi avranno diritto ad essere rappresentati da un proprio delegato nella Giunta di vigilanza, fino a quando concorreranno nelle spese nella misura suddetta. I membri elettivi della Giunta durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Il presidente della Giunta sarà nominato dal ministro d'agricoltura, industria e commercio e scelto fra i componenti del Consiglio stesso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1906-02-15;65#art-7

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