Art. 3

In vigore dal 25 apr 1906
La scuola ha per scopo di formare esperti operai mercè un'istruzione teorica ed esercitazioni pratiche di laboratorio. La scuola è diurna, ma vi potranno essere istituiti dal Ministero anche corsi serali e domenicali per gli adulti, sentito il parere della Giunta di vigilanza. La scuola impartisce i seguenti insegnamenti: Lingua italiana; storia e geografia; matematica ed elementi di computisteria; elementi di fisica, di chimica, di meccanica, di elettrotecnica, tecnologia, disegno di ornato, geometrico, di costruzioni, di macchine e plastica. La scuola ha due sezioni: una per la lavorazione del legno, l'altra per la lavorazione dei metalli. Potranno inoltre istituirsi altre sezioni ed altri insegnamenti su proposta del Consiglio direttivo e con l'approvazione del Ministero. Le esercitazioni pratiche degli alunni hanno luogo in apposite officine secondo le norme da stabilirsi dal regolamento di cui all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1906-02-15;65#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo