Art. 17
In vigore dal 25 apr 1906
Con un regolamento da approvarsi dal ministro d'agricoltura, industria e commercio, sentita la Giunta di vigilanza saranno stabilite le norme per l'ammissione degli alunni, per le tasse scolastiche, per gli esami di promozione e di licenza; gli obblighi degli alunni e del personale della scuola; le punizioni disciplinari; le norme per la gestione delle officine e dei laboratori, per il riparto degli utili, di quelle e di questi; e tutte le altre disposizioni per assicurare il regolare funzionamento della scuola.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1906-02-15;65#art-17