Art. 20

In vigore dal 25 apr 1906
Il presente statuto potrà essere modificato con decreto Reale, sopra proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il parere della Giunta di vigilanza della scuola. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 febbraio 1906. VITTORIO EMANUELE. E. PANTANO. Visto, Il guardasigilli: E. SACCHI.
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