Art. 19
In vigore dal 25 apr 1906
Nel caso di scioglimento previsto dall'articolo precedente, si provvederà alla destinazione di quanto, appartiene alla scuola soppressa, a vantaggio di altro Istituto scolastico d'indole affine, previo accordo fra i vari enti contribuenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1906-02-15;65#art-19