Art. 4

In vigore dal 25 apr 1906
Il corso diurno della scuola sarà di quattro anni. Per essere ammessi al corso diurno i giovani devono aver compiuto l'età di 12 anni ed aver superato l'esame di licenza elementare o pure l'esame di maturità a termini di legge. Per passare da un corso della scuola al successivo occorre superare un esame di promozione. Ai giovani che avranno frequentato regolarmente il corso diurno e superato l'esame finale sarà rilasciato dalla Giunta di vigilanza un certificato di licenza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1906-02-15;65#art-4

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Art. 4 Che istituisce in Potenza una R. scuola d'arti e mestieri e ne fissa le norme di funzionamento. — Testo vigente | Portale Normativo