Art. 4
In vigore dal 25 apr 1906
Il corso diurno della scuola sarà di quattro anni.
Per essere ammessi al corso diurno i giovani devono aver compiuto l'età di 12 anni ed aver superato l'esame di licenza elementare o pure l'esame di maturità a termini di legge. Per passare da un corso della scuola al successivo occorre superare un esame di promozione.
Ai giovani che avranno frequentato regolarmente il corso diurno e superato l'esame finale sarà rilasciato dalla Giunta di vigilanza un certificato di licenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1906-02-15;65#art-4