Art. 2

In vigore dal 25 apr 1906
Alle spese di mantenimento annuo della scuola concorrono: il Ministero di agricoltura, industria e commercio con L. 12,000; la provincia di Potenza con L. 2500; il comune di Potenza con L. 1000. Il materiale didattico e scientifico, il materiale di officina e tutte le altre attività della disciolta scuola passano in proprietà del nuovo ente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1906-02-15;65#art-2

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Art. 2 Che istituisce in Potenza una R. scuola d'arti e mestieri e ne fissa le norme di funzionamento. — Testo vigente | Portale Normativo