Art. 2
In vigore dal 25 apr 1906
Alle spese di mantenimento annuo della scuola concorrono:
il Ministero di agricoltura, industria e commercio con L. 12,000;
la provincia di Potenza con L. 2500;
il comune di Potenza con L. 1000.
Il materiale didattico e scientifico, il materiale di officina e tutte le altre attività della disciolta scuola passano in proprietà del nuovo ente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1906-02-15;65#art-2