Art. 2

Art. 2

2 / 20
In vigore dal 25 apr 1906
Alle spese di mantenimento annuo della scuola concorrono: il Ministero di agricoltura, industria e commercio con L. 12,000; la provincia di Potenza con L. 2500; il comune di Potenza con L. 1000. Il materiale didattico e scientifico, il materiale di officina e tutte le altre attività della disciolta scuola passano in proprietà del nuovo ente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1906-02-15;65#art-2