REGIO DECRETO·n. 489·26 agosto 1905
Concernente la istituzione di una «croce al merito di servizio» per le guardie di finanza.
Vigente dal 14 dicembre 2009 9 articoli 8 vigenze storicizzate
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Art. 1VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Volendo ch
Art. 2La croce, conforme al modello annesso al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
Art. 3Avranno titolo a conseguirla ed a fregiarsene anche dopo la cessazione dal servizio, gli u
Art. 4Potranno conseguirla eccezionalmente, all'infuori del requisito della anzianità, gli uffic
Art. 5L'assegno che sarà accordato con la decorazione può cumularsi col soprassoldo annesso alle
Art. 6Le concessioni di tali decorazioni saranno fatte per determinazione ministeriale, su propo
Art. 7Incorrono nella perdita dell'onorificenza e dell'assegno eventualmente annesso alla medesi
Art. 8Incorrono altresì nella perdita dell'onorificenza e dell'eventuale assegno gli individui d
Art. 9Dal Nostro ministro delle finanze verranno emesse apposite istruzioni circa: a) il modo di
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