Art. 7

In vigore dal 21 giu 1907
Incorrono nella perdita dell'onorificenza e dell'assegno eventualmente annesso alla medesima: Gli ufficiali che vengano revocati dall'impiego o destituiti; I sottufficiali e le guardie condannati alla incorporazione nella compagnia di disciplina o alla espulsione dal corpo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1905-08-26;489#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo