Art. 7
In vigore dal 21 giu 1907
Incorrono nella perdita dell'onorificenza e dell'assegno eventualmente annesso alla medesima:
Gli ufficiali che vengano revocati dall'impiego o destituiti;
I sottufficiali e le guardie condannati alla incorporazione nella compagnia di disciplina o alla espulsione dal corpo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-08-26;489#art-7