Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 21 giu 1907
Incorrono nella perdita dell'onorificenza e dell'assegno eventualmente annesso alla medesima: Gli ufficiali che vengano revocati dall'impiego o destituiti; I sottufficiali e le guardie condannati alla incorporazione nella compagnia di disciplina o alla espulsione dal corpo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1905-08-26;489#art-7