Art. 8

In vigore dal 21 giu 1907
Incorrono altresì nella perdita dell'onorificenza e dell'eventuale assegno gli individui del corpo che, a seconda del loro grado e qualità, vengano a trovarsi in una delle posizioni seguenti, per fatti o atti inerenti al servizio o lesivi della dignità o dell'onore: a) sospesi dall'ufficio; b) condannati a pene restrittive della libertà personale. Nei casi previsti dal presente articolo la concessione potrà essere rinnovata a seguito di favorevole giudizio della Commissione di cui all'.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1905-08-26;489#art-8

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