Art. 9
In vigore dal 21 giu 1907
Dal Nostro ministro delle finanze verranno emesse apposite istruzioni circa:
a) il modo di costituzione e di funzionamento della Commissione di cui all';
b) la determinazione del numero massimo di assegni da conferirsi in ogni anno, sentito il Consiglio d'amministrazione del fondo massa;
c) la proporzione con cui tali assegni debbano essere ripartiti fra le guardie e i graduati di truppa in relazione al rispettivo contingente numerico, tenendo conto che fra agenti dello stesso grado l'assegno spetta sempre ai più anziani.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Caserta, addì 26 agosto 1905.
VITTORIO EMANUELE.
A. Majorana.
Visto, Il guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-08-26;489#art-9