Art. 3
In vigore dal 22 ago 1978
Avranno titolo a conseguirla ed a fregiarsene anche dopo la cessazione dal servizio, gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di truppa che abbiano compiuto i seguenti periodi minimi di servizio:
croce d'oro: 25 anni;
croce d'argento: 16 anni.
È computato, ai fini della concessione, il servizio prestato nelle altre Forze armate dello Stato, anteriormente all'arruolamento nella guardia di finanza.
Il nastro della croce d'oro sarà sormontato da una stelletta d'oro al compimento del quarantesimo anno di servizio.
L'insegna di grado superiore sostituisce quella di grado inferiore.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-08-26;489#art-3