Art. 1

In vigore dal 21 giu 1907
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Volendo che con una speciale onorifica insegna siano compensati i lunghi e distinti servizi prestati nel corpo della R. guardia di finanza; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue: . È istituita per il corpo della R. guardia di finanza una Croce al merito di servizio. Ai sottufficiali e alle guardie che saranno insigniti di tale onorificenza potrà essere concesso un assegno continuativo di L. 100 annue sul fondo di massa del corpo, à sensi dell'art. 40, lett. e, della legge sull'ordinamento della guardia di finanza 19 luglio 1906, n. 367. L'assegno cesserà, in ogni caso, quando gli agenti cui sia stato accordato cessino per qualsiasi motivo di far parte del corpo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1905-08-26;489#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo