Art. 1
In vigore dal 22 ago 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 26 agosto 1905, n. 489, istitutivo della croce al merito di servizio per i militari di ogni grado della guardia di finanza, quale risulta modificato dai regi decreti 16 maggio 1907, n. 283, 24 febbraio 1910, n. 120, 8 aprile 1929, n. 739 e dal decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1968, n. 734;
Ritenuta la necessità, ai fini della concessione dell'anzidetta onorificenza, di prevedere norme comuni per gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro delle finanze;
Decreta:
Articolo unico
L'art. 3 del regio decreto 26 agosto 1905, n. 489, quale risulta da ultimo modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1968, n. 734, è sostituito dal seguente:
"Avranno titolo a conseguirla ed a fregiarsene anche dopo la cessazione dal servizio, gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di truppa che abbiano compiuto i seguenti periodi minimi di servizio: croce d'oro: 25 anni;
croce d'argento: 16 anni.
È computato, ai fini della concessione, il servizio prestato nelle altre Forze armate dello Stato, anteriormente all'arruolamento nella guardia di finanza.
Il nastro della croce d'oro sarà sormontato da una stelletta d'oro al compimento del quarantesimo anno di servizio.
L'insegna di grado superiore sostituisce quella di grado inferiore".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 luglio 1978
p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI
ANDREOTTI - MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1 agosto 1978
Atti di Governo, registro n. 18, foglio n. 40
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-07-04;422#art-1