Art. 2

In vigore dal 10 lug 1968
L'art. 3 del regio decreto 26 agosto 1905, n. 489, quale risulta sostituito dall' del regio decreto 8 aprile 1929, n. 739, è sostituito dal seguente: "Avranno titolo a conseguirla ed a fregiarsene, anche dopo la cessazione dal servizio, gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di truppa che abbiano compiuto i seguenti periodi minimi di servizio: Ufficiali e sottufficiali: croce d'oro: 25 anni croce d'argento: 16 anni Militari di truppa: croce d'argento: 16 anni: È computato, ai fini della concessione, il servizio prestato nelle altre forze armate dello Stato, anteriormente all'arruolamento nella guardia di finanza. Il nastro della croce d'oro sarà sormontato da una stelletta d'oro per gli ufficiali ed i sottufficiali che abbiano prestato 40 anni di servizio; il nastro della croce d'argento sarà sormontato di una stelletta di argento per i militari di truppa che abbiano compiuto 25 anni di servizio. Per gli ufficiali ed i sottufficiali l'insegna di grado superiore sostituisce quella di grado inferiore". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 gennaio 1968 SARAGAT MORO - PRETI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1968 Atti del Governo, registro n. 220, foglio n. 63. - GRECO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-01-27;734#art-2

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