Art. 1

In vigore dal 10 lug 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 26 agosto 1905, n. 489, istitutivo della croce al merito di servizio per i militari di ogni grado della guardia di finanza, quale risulta modificato dai regi decreti 16 maggio 1907, n. 283, 24 febbraio 1910, n. 120 e 8 aprile 1929, n. 739; Visti i decreti ministeriali 21 giugno 1929, n. 35044 e 7 aprile 1930, n. 20200, che introducono varianti alle norme per il conferimento della predetta distinzione onorifica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1953, n. 331, che modifica il modello della croce per anzianità di servizio dei militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; Viso il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1954, n. 1052, che modifica i modelli della croce al merito di servizio e della medaglia militare al merito di lungo comando per i militari della guardia di finanza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 922, che apporta modificazioni alle norme in materia di concessione della croce per anzianità di servizio ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; Ritenuta la necessità che, in considerazione della analogia fra le due distinzioni onorifiche, le stesse norme siano applicate anche per il conferimento della croce al merito di servizio per i militari della guardia di finanza; Visto l'art. 87 della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta: . L' del regio decreto 26 agosto 1905, n. 489, quale risulta modificato dall' del regio decreto 8 aprile 1929, n. 739, è sostituito dal seguente: "La croce, conforme al modello annesso al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1954, n. 1052, sarà coniata in oro ed in argento. Si porterà appesa a petto con un nastro di seta color verde scuro, tramezzato e limitato ai margini da una lista gialla in palo delle dimensioni di quello della croce per anzianità di servizio dell'Esercito di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1953, n. 331. Il nastro potrà portarsi senza croce".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-01-27;734#art-1

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