Art. 1
In vigore dal 7 ago 1990
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il regio decreto 26 agosto 1905, n. 489, e successive modificazioni, istitutivo della croce al merito di servizio per i militari di ogni grado della Guardia di finanza;
Ritenuta la necessità di modificare le disposizioni vigenti in materia di concessione della croce al merito di servizio ai militari della Guardia di finanza;
Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 22 marzo 1990;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 1990;
Sulla proposta del Ministro delle finanze;
E M A N A
il seguente regolamento:
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1. La croce al merito di servizio istituita con regio decreto 26 agosto 1905, n. 489, e successive modificazioni, assume la denominazione di croce per anzianità di servizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-06-23;195#art-1