Art. 2
In vigore dal 7 ago 1990
1. La croce, conforme al modello annesso al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1954, n. 1052, è coniata in oro ed in argento.
2. Si porta appesa al petto con un nastro di seta color verde scuro, tramezzato e limitato ai margini da una lista gialla in palo delle dimensioni di quello della croce per anzianità di servizio dell'Esercito di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1953, n. 331.
3. Il nastro può portarsi senza croce.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-06-23;195#art-2