Art. 5

In vigore dal 7 ago 1990
1. Non possono conseguire l'onorificenza e, avendola conseguita, la perdono di diritto, coloro che siano incorsi nell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo il caso di riabilitazione. 2. Coloro che siano incorsi nella interdizione temporanea dai pubblici uffici non possono, durante il tempo dell'interdizione, conseguire la decorazione, nè, avendola conseguita, possono fregiarsene.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-06-23;195#art-5

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