Art. 6

In vigore dal 7 ago 1990
1. Con decreto del Ministro delle finanze verranno emesse apposite disposizioni circa: a) i casi in cui, per la pendenza a carico dell'interessato di procedimento penale che possa concludersi con l'interdizione dai pubblici uffici, debba essere sospesa la concessione dell'onorificenza; b) le modalità di computo del periodo di servizio utile ai fine dell'attribuzione della ricompensa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-06-23;195#art-6

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