Art. 3
In vigore dal 7 ago 1990
1. Hanno titolo a conseguirla ed a fregiarsene, anche dopo la cessazione dal servizio, gli ufficiali, i sottufficiali e gli appartenenti al ruolo dei finanzieri ed appuntati che abbiano compiuto i seguenti periodi minimi di servizio:
a) croce d'oro: 25 anni;
b) croce d'argento: 16 anni.
2. È computato, ai fini della concessione, il servizio prestato nelle altre Forze armate dello Stato e nelle altre Forze di polizia di cui all'art. 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, anteriormente all'arruolamento nella Guardia di finanza.
3. Il nastro della croce d'oro è sormontato da una stelletta d'oro al compimento del 40 anno di servizio.
4. L'insegna di grado superiore sostituisce quella di grado inferiore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-06-23;195#art-3