REGIO DECRETO·n. CLII·22 maggio 1902
Che istituisce in Roma una scuola media di studi applicati al commercio.
Vigente dal 1 dicembre 1906 14 articoli 2 vigenze storicizzate
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Art. 1VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto il r
Art. 2La spesa annua per il mantenimento della scuola è stabilita in lire 50,000 ed è sostenuta
Art. 3La scuola dipende dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale eserciterà
Art. 4Il corso della scuola si compie in quattro anni e comprende gli insegnamenti che seguono:
Art. 5Il Ministero di agricoltura, industria e commercio stabilirà la ripartizione degli insegna
Art. 6Al primo anno di corso della scuola sono soltanto ammessi: 1° senza esame: a) i licenziati
Art. 7Agli allievi che abbiano superato, dopo il quarto anno, l'esame di licenza è conferito dal
Art. 8La direzione amministrativa, disciplinare e didattica della scuola è affidata ad un dirett
Art. 9Tutti i professori ed incaricati fanno parte del collegio dei professori che sarà presiedu
Art. 10Il direttore della scuola ed il personale insegnante ed amministrativo sono nominati con d
Art. 11Il personale insegnante ed amministrativo della scuola sarà, con le norme che verranno sta
Art. 12Alla scuola sono annessi un museo merceologico ed un laboratorio chimico per le esercitazi
Art. 13Agli enti locali contribuenti è riservata la facoltà, oltre quanto è stabilito dall'art. 2
Art. 14Con regolamento da approvarsi con decreto ministeriale saranno stabilite le norme per l'es