Art. 10
In vigore dal 1 lug 1902
Il direttore della scuola ed il personale insegnante ed amministrativo sono nominati con decreto ministeriale in seguito a pubblico concorso, fatta eccezione dei professori incaricati, che saranno scelti dal ministro d'agricoltura, industria e commercio fra le persone notoriamente competenti nelle materie riguardanti i relativi insegnamenti.
Il personale di servizio è pure nominato dal ministro predetto.
Potrà la direzione della scuola essere affidata, temporaneamente con decreto ministeriale, ad uno dei professori della scuola.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1902-05-22;152#art-10