Art. 7

In vigore dal 1 lug 1902
Agli allievi che abbiano superato, dopo il quarto anno, l'esame di licenza è conferito dal ministro di agricoltura, industria e commercio il diploma di licenza commerciale. Il Ministero di agricoltura, industria e commercio sarà rappresentato dai propri delegati tanto negli esami di promozione quanto in quelli di licenza.
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Art. 7 Che istituisce in Roma una scuola media di studi applicati al commercio. — Testo vigente | Portale Normativo