Art. 2
In vigore dal 1 lug 1902
La spesa annua per il mantenimento della scuola è stabilita in lire 50,000 ed è sostenuta per lire 27,000 annue dal Ministero di agricoltura, industria e commercio per lire 8,000 annue dal comune di Roma e per lire 15,000 annue dalla camera di commercio di Roma.
Oltre che alle spese di mantenimento, la somma suddetta di lire 50,000 sarà destinata a provvedere alle spese d' impianto della scuola nei primi tre anni, alla fine dei quali i corsi di essa avranno completo sviluppo.
Gli altri enti che contribuissero nelle spese della scuola per una somma annua non inferiore alle lire 6,000 avranno diritto ad essere rappresentati da un proprio delegato nella commissione di vigilanza di cui all'articolo seguente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1902-05-22;152#art-2