Art. 6

In vigore dal 1 lug 1902
Al primo anno di corso della scuola sono soltanto ammessi: 1° senza esame: a) i licenziati dalle regie scuole tecniche; b) i licenziati dalle scuole inferiori di commercio, poste sotto la vigilanza del Ministero di agricoltura, industria e commercio; 2° con esame complementare: i licenziati dalla terza ginnasiale. Agli anni successivi sono inscritti solo gli allievi della scuola, i quali abbiano superato l'esame di promozione dall'anno precedente. Non sono ammessi uditori.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1902-05-22;152#art-6

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Art. 6 Che istituisce in Roma una scuola media di studi applicati al commercio. — Testo vigente | Portale Normativo