Art. 6
In vigore dal 1 lug 1902
Al primo anno di corso della scuola sono soltanto ammessi:
1° senza esame:
a) i licenziati dalle regie scuole tecniche;
b) i licenziati dalle scuole inferiori di commercio, poste sotto la vigilanza del Ministero di agricoltura, industria e commercio;
2° con esame complementare:
i licenziati dalla terza ginnasiale.
Agli anni successivi sono inscritti solo gli allievi della scuola, i quali abbiano superato l'esame di promozione dall'anno precedente.
Non sono ammessi uditori.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1902-05-22;152#art-6